Fonti: Codice dei beni culturali e del paesaggio, Brocardi.it.
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 c.1 del Codice dove si sancisce che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione”. Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla regione, i comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è il Comune, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.