Fonti: Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, Codice beni culturali e del paesaggio.
Il Codice dei beni culturali identifica i beni culturali : “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (art. 2, comma 2, del D.Lgs. 42/2004). La definizione è ulteriormente specificata dall’art. 10 che differenza tra beni di proprietà pubblica e di enti privati senza fine di lucro e beni di proprietà privata. Al concetto di bene culturale fa riferimento il tema più ampio del Patrimonio.
B. immateriali
Si tratta di b. intangibili che assurgono propriamente a nuovo b. nel momento in cui si estrinsecano in un elemento materiale e assumono la qualità di bene giuridico allorché riconosciuti dall’ordinamento come oggetto di una tutela specifica. Ciò avviene, per le creazioni intellettuali attinenti al mondo della cultura, al mondo della tecnica e all’identità commerciale dell’impresa, a condizione, però, che presentino i requisiti cui la legge subordina l’applicazione della corrispondente normativa. La tutela avviene mediante quel complesso di regole che va sotto il nome di proprietà intellettuale e mira specificamente ad attribuire all’autore/inventore diritti esclusivi sui risultati della sua attività, precludendo a ogni altro l’utilizzazione e il godimento del bene o subordinandone l’utilizzazione a un compenso.
B. pubblici e di interesse pubblico
Sono l’insieme di mezzi di cui si serve la pubblica amministrazione per perseguire l’interesse pubblico, in base alle norme vigenti in materia di finanza, contabilità dello Stato e procedimenti amministrativi. L’art. 1 del r.d. 2440/1923 ne specifica la natura precisando che i primi appartengono esclusivamente allo Stato o agli enti pubblici, mentre i secondi possono appartenere anche a soggetti privati. In particolare, l’ordinamento giuridico non definisce i b. pubblici ma individua categorie di b. sulla base di caratteristiche comuni, quali la finalità pubblica e le limitazioni alla disponibilità, all’uso e alla tutela. Il primo riferimento normativo si ha nell’art. 42 Cost., dove sono indicati due generi di proprietà e si afferma che i b. possono appartenere a soggetti sia pubblici sia privati: «La proprietà è pubblica e privata. I beni appartengono allo Stato, ad enti pubblici o a privati». Il codice civile (art. 822 e seguenti) e altre leggi speciali di settore distinguono i b. pubblici secondo un criterio formale che si fonda sul regime giuridico a questi applicabile (alienabilità, prescrittibilità dei diritti e pretese dei terzi), e individua due principali categorie di b.: i b. demaniali e i b. patrimoniali. I b. demaniali sono inalienabili, imprescrittibili, non suscettibili di usucapione né di espropriazione forzata e non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi. Per quanto concerne i b. patrimoniali, definiti anche b. in «proprietà privata dell’ente pubblico», si distingue tra b. indisponibili e b. disponibili, a seconda dell’esistenza o meno di uno specifico vincolo di destinazione pubblica.