Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le riforme istituzionali, Vocabolario online Treccani.
Il fatto di prendere parte a una forma qualsiasi di attività, sia con la propria presenza, con la propria adesione, sia con un interessamento diretto, sia recando un effettivo contributo al compiersi dell’attività stessa:
Legge sulla partecipazione
Il principio della p. e della consultazione dei cittadini è generalmente affermato negli statuti regionali. Nelle regioni ordinarie, tutti gli statuti sanciscono il diritto alla partecipazione sia in generale (vedi Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto), sia in ambiti specifici.
La ricognizione svolta sulla legislazione regionale ha evidenziato l’affermarsi, in diverse regioni, di una crescente attenzione alla promozione della partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle decisioni pubbliche. Oltre agli istituti e strumenti di partecipazione “tradizionali” previsti dagli statuti ed esaminati nella prima parte degli stessi (referendum, iniziativi legislativa, ecc.), si rileva, nell’ultimo decennio, una tendenza all’adozione di leggi organiche sulla partecipazione, che presentano caratteri innovativi. In particolare riguarda l’emergere della nozione di processo partecipativo, quale forma di partecipazione in cui risulta preponderante l’elemento del dialogo e del confronto tra i vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti. Si veda ad esempio la legge regionale n. 15 del 2018 della Regione Emilia-Romagna, che definisce processo partecipativo: «un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione».