Fonti: Enciclopedia online Treccani, Gazzetta Ufficiale art.19, Gazzetta Ufficiale Legge 1187/1968.
Organizzazione (detta anche p. territoriale) di tutti gli elementi del territorio (residenziali, produttivi, infrastrutturali) in connessione con le politiche di sviluppo economico, di cui promuove l’adeguamento degli effetti sullo spazio fisico ai principi di sostenibilità, di equità e di giustizia sociale.
In Italia, la p. è disciplinata dalle legge fondamentale urbanistica n. 1150 del 1942. Dagli anni 1970, le funzioni amministrative in materia di piano sono state trasferite alle regioni. Lo strumento di pianificazione più importante è il piano regolatore generale comunale, predisposto dal comune e approvato dalla regione. Tra gli strumenti alla scala sovracomunale, solo pochi hanno dimostrato di possedere reale efficacia. Tra questi, introdotti dalla l. 431/85, il piano regionale paesistico e il piano territoriale regionale con valenza paesistica, due strumenti che esercitano un effettivo potere di normazione sulla p. locale. I nuovi orientamenti della p. locale sono espressi dalla diffusione crescente del progetto urbano, un approccio secondo il quale la p. diviene la ricerca delle condizioni tecniche, economiche e sociali per integrare – in strutture urbanistiche coerenti e capaci di conferire identità ai luoghi – parti di territorio oggi divise e caratterizzate per funzioni prevalenti (la cosiddetta zonizzazione).