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Servizi

s. m. (dal lat. servitium, servus «condizione di schiavo»).

Fonte: Vocabolario online Treccani.

Attività professionale esercitata da una persona presso un ente pubblico o privato, un’impresa e simili.

S. pubblici
Rientra in tale nozione quel complesso di attività prestate nei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi. La nozione di servizio pubblico è stata, in passato, caratterizzata da una concezione soggettiva: era considerato servizio pubblico quello prestato da parte di un pubblico potere. Si è, in seguito, affermata una concezione oggettiva che, indipendentemente dalla natura del soggetto erogatore, riconosce il carattere di servizio pubblico in virtù del suo regime, dettato proprio per il soddisfacimento delle esigenze della collettività.
La Costituzione disciplina i servizi pubblici denominati “essenziali” (art. 43 Costituzione) prevedendo la possibilità di una riserva delle relative attività economiche in capo ai pubblici poteri. Così, in numerosi ambiti di servizio pubblico è stata, in passato, ampiamente legittimata la presenza di monopoli pubblici che hanno assunto diverse modalità: in particolare, si sono avute forme di gestione diretta del servizio pubblico da parte di imprese pubbliche e casi di gestione indiretta, con l’affidamento del servizio in concessione amministrativa a privati (non di rado, imprese a partecipazione statale).
Il diritto comunitario disciplina i servizi d’interesse generale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico. Questi possono riferirsi a servizi d’interesse generale privi di rilevanza economica (istruzione, sanità, protezione sociale) ma anche a servizi d’interesse economico generale, tra cui le poste, le comunicazioni, i trasporti di linea, l’energia elettrica e il gas.

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